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Due soli enti locali di area vasta in F-VG:
uno per il Friuli e uno per Trieste,
perché due enti locali intermedi …
costano meno di quattro.
I sottoscritti avv. Luca Campanotto da Rivignano Teor pec luca.campanotto@avvocatiudine.it,
arch. Stefano Colussi da Cervignano del Friuli,
sig. Giorgio Marchesich da Trieste,
sig. Franco Zotti da Gorizia,
sig. Lucio Vincenzo Tonelli da Sequals,
sig.ra Barbara Moratti da Rivignano Teor,
sig. Fausto Brunello da Pasian di Prato,
avv. On. Guido Germano Pettarin da Gorizia,
dott. Andrea Zilli da Mereto di Tomba,
sig. Claudio Antonio Boaro da Gonars,
tutti cittadini elettori della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, nella loro qualità di PROMOTORI presentano la seguente proposta di legge regionale di iniziativa popolare, ai sensi dell’art. 27 Statuto Speciale L. Cost. 1-1963 e in applicazione della Legge Regionale F-VG 07 Marzo 2003, n. 5 e s.m.i.:
PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA POPOLARE: INTITOLAZIONE E RELAZIONE INTRODUTTIVA
Istituzione di due soli enti pubblici territoriali di area vasta,
intermedi tra Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia e Comuni:
uno per il Friuli e uno per Trieste.
L’obiettivo della presente proposta è la massima semplificazione anche dei costi degli Enti Locali in Regione.
La Regione Autonoma F-VG è geograficamente, storicamente, linguisticamente, culturalmente quantomeno duale e anche il suo sistema interno degli Enti Locali ne deve finalmente tenere adeguatamente conto.
Si propone pertanto l’istituzione di due soli enti pubblici locali di area vasta intermedi tra Comuni e Regione.
I promotori sono perfettamente consapevoli che ciò comporta necessariamente previo referendum consultivo regionale quantomeno sul territorio friulano (dal Fiume Livenza al Fiume Timavo) ex art. 8 co. 1 D. Lgs. att. Stat. Spec. 9/1997 (dichiarato transitoriamente applicabile ex art. 10 L. Cost. 1-2026) ma si ritiene che tale fondamentale espressione di democrazia diretta, obbligatoria (nel caso di modifica dei precedenti confini provinciali) e comunque non vincolante per la Regione Autonoma, possa fornire al Legislatore Regionale importanti elementi da valutare, unitamente a tutti gli altri elementi territoriali e popolari sopra citati, in relazione ai confini amministrativi inizialmente proposti dal presente articolato.
L’art. 1 prevede gli elementi essenziali di costituzione di tali due enti pubblici territoriali intermedi. Particolare attenzione è dedicata alla necessaria proposta iniziale sul loro reciproco confine amministrativo (comma 2). In relazione al Friuli è poi necessario prevedere una regola generale che riconosca la Città di Aquileia quale centro morale di massimo rilievo internazionale UNESCO e di indiscusso riferimento per tutto l’intero territorio friulano, affidando nel contempo al Consiglio rappresentativo di tutti i friulani la risoluzione di ogni questione tra i precedenti capoluoghi provinciali, senza interferenze esterne, per effetto di necessaria previsione statutaria apposita, che spetterà esclusivamente a tale nuovo ente locale adottare.
L’art. 2 riconosce le funzioni proprie attribuite e quelle ulteriori delegate da attribuire a tali due enti territoriali di area vasta, sulla base del principio di sussidiarietà verticale, con conseguente tendenza alla loro attribuzione al livello di governo maggiormente vicino ai cittadini.
L’art. 3 riconosce l’autonomia di indirizzo politico e le forme statutarie e regolamentari di autonomia normativa proprie di tali enti di area vasta.
L’art. 4 regola ogni questione relativa agli organi, prevedendone ad esempio la composizione e le concrete modalità di elezione diretta, attingendo solo a esperienze pregresse e consolidate sul territorio regionale. I seggi sono per quanto possibile limitati. Divieto del terzo mandato esteso a tutti gli eletti.
L’art. 5 tratta dei principi generali di gestione del personale locale, secondo proporzionalità rispetto alle funzioni amministrative da esercitare, in armonia coi principi generali del sistema proprio del comparto unico Friuli - Venezia Giulia Regione - Enti Locali, col tendenziale obiettivo del trasferimento di personale regionale agli enti di area vasta, con preferenza per coloro che hanno già prestato servizio nelle ex Province soppresse.
L’art. 6 riconosce ai due nuovi enti di area vasta una adeguata autonomia di entrata e di spesa, impegnando la Giunta Regionale a trasferire loro annualmente almeno un decimo di tutte le compartecipazioni erariali regionali tratte dai loro rispettivi territori nella annualità precedente, oltre ad assicurare la copertura delle spese di loro prima istituzione e concreto avvio sempre a carico del bilancio regionale.
L’art. 7 detta alcune disposizioni transitorie, necessarie ad armonizzare la nuova istituzione e ad assicurare il concreto avvio dei nuovi enti locali intermedi di area vasta, oltre al loro subentro rispetto agli attuali EDR Enti di Decentramento Regionale da sopprimere.
L’art. 8 prevede clausole di salvaguardia per gli enti territoriali montani, per gli enti territoriali intercomunali, per i gruppi linguistici regionali.
L’art. 9 esplicita una necessaria clausola di chiusura per rinvio normativo a fini di ammissibilità della presente proposta legislativa regionale.
ARTICOLATO NORMATIVO
Articolo 1 (istituzione di due soli enti locali intermedi di area vasta: uno per il Friuli e uno per Trieste)
COMMA 1 Nella Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, sono istituiti, con personalità giuridica pubblica piena e autonoma, solo due enti pubblici locali di area vasta, ad appartenenza necessaria e a fini generali, intermedi tra Regione Autonoma e Comuni: uno per il Friuli e uno per Trieste.
COMMA 2 Il loro reciproco confine è situato presso la foce del Fiume Timavo, sul corrispondente limite della Zona A del Territorio Libero di Trieste.
COMMA 3 Il capoluogo dell’ente pubblico territoriale di area vasta istituito per il Friuli è costituito dalla Città di Aquileia. Il Consiglio di tale ente dovrà comunque prevedere, per effetto di apposita previsione statutaria, una specifica disciplina delle concrete modalità di turnazione delle adunanze dei propri organi collegiali e/o la sede dei propri organi monocratici e/o uffici presso gli ex capoluoghi provinciali di Gorizia, Pordenone, Udine.
COMMA 4 Il capoluogo dell’ente pubblico territoriale di area vasta istituito per Trieste è costituito da tale Città capoluogo regionale.
Articolo 2 (funzioni amministrative proprie e delegate)
COMMA 1 Entrambi gli enti locali di area vasta sono enti amministrativi territoriali autonomi, pienamente esponenziali delle loro rispettive comunità territoriali, dotati di funzioni proprie e anche delegate, queste ultime attribuite con legge regionale dalla Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia.
COMMA 2 Sono funzioni proprie di entrambi gli enti locali di area vasta quelle attribuite alle Province nel resto del territorio della Repubblica Italiana, dal Testo Unico degli Enti Locali TUEL D. Lgs. 267-2000, dalla legislazione locale statale, da loro successive modifiche e integrazioni statali.
COMMA 3 Sono funzioni delegate, sempre a entrambi gli enti locali di area vasta, quelle, ulteriori rispetto a quelle di cui al comma precedente, loro attribuite, materia per materia, dalla specifica legislazione regionale. Tali leggi regionali determinano presupposti e procedura dei poteri sostitutivi.
COMMA 4 Con la sola eccezione delle alte funzioni amministrative di programmazione o coordinamento o gestione che risultano inscindibili, la Regione Autonoma, con apposite leggi regionali, attribuisce a entrambi gli enti locali di area vasta tutte le altre funzioni amministrative che per loro natura non richiedono un esercizio unitario a livello regionale e non richiedono per sussidiarietà verticale una loro attribuzione al livello di governo comunale.
Articolo 3 (forme di indirizzo politico e di autonomia normativa sia statutaria sia regolamentare)
COMMA 1 Entrambi gli enti di area vasta, nell’ambito dei principi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica e nel rispetto dalla legislazione regionale locale esclusiva della Regione Autonoma, godono di autonomia nel proprio indirizzo politico e nella propria produzione normativa sia statutaria sia regolamentare. Possono sempre presentare anche disgiuntamente, altresì, atti ad efficacia consultiva a tutti gli organi regionali.
COMMA 2 Lo Statuto di entrambi gli enti di area vasta, approvato dal loro Consiglio secondo le procedure previste nel resto della Repubblica Italiana per gli Statuti Provinciali, regolamenta, oltre alle materie di attribuzione amministrativa previste dalla legislazione statale e regionale, anche la concreta attuazione, nell’ambito di competenza di entrambi gli enti di area vasta, dell’obiettivo trasversale di effettiva tutela e promozione di tutti i gruppi linguistici regionali legalmente riconosciuti, nel rispetto delle norme di attuazione dell’art. 3 dello Statuto Speciale e della relativa legislazione statale e regionale di riconoscimento, secondo criteri generali di parità di trattamento tra tutti i cittadini e di territorialità dei criteri di collegamento di applicazione normativa. Assicura e regolamenta, altresì, le forme di partecipazione popolare diretta all’azione amministrativa di entrambi gli enti di area vasta.
COMMA 3 Il Consiglio di entrambi gli enti di area vasta, su proposta di ciascun Consigliere o della Giunta o degli altri organi e soggetti titolari di iniziativa anche popolare diretta previsti dal relativo Statuto, approva i Regolamenti necessari al concreto funzionamento dell’ente, degli organi, degli uffici, al fine di favorire imparzialità, buon andamento, economicità, efficacia, efficienza dell’azione amministrativa, nel concreto esercizio delle funzioni.
Articolo 4 (organi)
COMMA 1 Gli organi di entrambi gli enti locali di area vasta sono: il Consiglio; la Giunta; il Presidente.
COMMA 2 Il Consiglio dell’ente per il Friuli ha un seggio per ogni 20.000 abitanti residenti, con arrotondamento per eccesso all’unità superiore, secondo le rilevazioni dell’ultimo censimento generale ISTAT disponibile sulla popolazione residente; il Consiglio dell’ente per Trieste ha venti seggi totali.
COMMA 3 Entrambe le Giunte, oltre al Presidente, sono composte da quattro Assessori che devono tutti rientrare tra gli eletti nel rispettivo Consiglio.
COMMA 4 Sia il Consiglio sia il Presidente sono eletti direttamente dai cittadini residenti, per mandato quinquennale per tutti rinnovabile una sola volta.
COMMA 5 Sul sistema elettorale e sulla procedura di elezione diretta del Consiglio e del Presidente e sulla forma di governo e sui reciproci rapporti tra gli Organi collegiali e monocratici e sulle relative indennità di carica e sui relativi rimborsi di spese per entrambi tali enti di area vasta si applica la legislazione statale e regionale in vigore al momento della ultima elezione popolare diretta delle ex Province Ordinarie soppresse per effetto della L. Cost. 1-2016, fatta unicamente salva l’applicabilità delle modifiche successivamente introdotte dalla L. R. F-VG 3/2023 in materia di semplificazione delle autenticazioni delle sottoscrizioni elettorali necessarie per la presentazione delle relative candidature. La legge regionale aggiorna solo i collegi.
COMMA 6 Il Presidente nomina e revoca gli Assessori, senza alcuna possibilità di interferire sul loro mandato consiliare a elezione diretta.
Articolo 5 (personale e uffici)
COMMA 1 L’ordinamento e l’attribuzione del personale locale sono regolati dalla legislazione regionale esclusiva, nel rispetto dei vincoli giuslavoristici propri del pubblico impiego, secondo principi di proporzionalità rispetto alle funzioni amministrative attribuite a entrambi gli enti di area vasta.
COMMA 2 La legge regionale esclusiva favorisce il trasferimento presso entrambi gli enti di area vasta delle eccedenze di personale regionale, al fine di scongiurare per quanto possibile nuove assunzioni, sia a carico del bilancio regionale sia di quelli di entrambi gli enti locali di area vasta.
COMMA 3 Il personale regionale, senza alcun pregiudizio per il suo trattamento giuridico-economico comunque acquisito, viene trasferito, distaccato, applicato presso gli enti regionali di area vasta preferibilmente in considerazione del suo pregresso servizio presso le ex Amministrazioni Provinciali.
COMMA 4 Il Regolamento Generale Uffici e Personale di entrambi gli enti di area vasta si uniformano al sistema del comparto unico regionale Friuli - Venezia Giulia Regione - Enti Locali e le relative condizioni di trattamento giuridico - economico.
Articolo 6 (autonomia finanziaria)
COMMA 1 Entrambi gli enti di area vasta, nel rispetto del sistema finanziario - tributario - contabile e dei vincoli costituzionali di pareggio di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica nonché dell’ordinamento giuridico degli Enti Locali statale e regionale, hanno autonomia di entrata e di spesa.
COMMA 2 Al fine di garantire adeguatezza e comunque proporzionalità e sufficienza dei trasferimenti finanziari a entrambi gli enti di area vasta, la Giunta Regionale, nell’ambito delle proprie ordinarie iniziative finanziarie regionali periodiche, propone annualmente al Consiglio Regionale il trasferimento annuale a entrambi gli enti di area vasta di almeno un decimo dell’importo complessivo ricavato da tutte le compartecipazioni erariali regionali ottenute dalla Regione Autonoma dai loro rispettivi territori in relazione all’annualità precedente.
COMMA 3 La Giunta Regionale, esercitando i propri ordinari poteri di iniziativa legislativa regionale periodica, assicura altresì la piena copertura finanziaria, a carico del bilancio regionale, delle spese di prima istituzione e avvio, anche elettorali, di entrambi gli enti di area vasta.
Articolo 7 (disposizioni transitorie)
COMMA 1 La presente legge entra in vigore all’inizio dell’anno solare successivo alla sua approvazione.
COMMA 2 I due enti locali di area vasta succedono, sui rispettivi territori, nell’intero patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli attuali EDR (Enti di Decentramento Regionale), i quali ultimi vengono soppressi e rispettivamente inglobati a far data da tale subentro.
COMMA 3 La Giunta Regionale nomina, con la necessaria approvazione successiva del Consiglio Regionale, i commissari necessari all’amministrazione di avvio dei due enti regionali di area vasta. La concreta organizzazione delle relative consultazioni elettorali dirette è regionale.
COMMA 4 La Regione provvede prima possibile all’elezione diretta degli organi dei due enti di area vasta e al trasferimento del personale regionale.
COMMA 5 La data di consultazione elettorale diretta per i due enti di area vasta può coincidere solamente con elezioni di livello comunale.
Articolo 8 (clausole di garanzia, per gli enti territoriali montani, per gli enti territoriali intercomunali, per i gruppi linguistici regionali)
COMMA 1 La presente legge non si applica agli enti territoriali montani, i quali restano soggetti alla loro legislazione statale e regionale di settore.
COMMA 2 La presente legge non si applica alla Comunità Collinare del Friuli e agli altri enti territoriali intercomunali volontariamente istituiti dai rispettivi Comuni per il volontario esercizio associato di funzioni amministrative intercomunali, i quali restano soggetti alla loro legislazione statale e regionale di settore. La stessa regola si applica anche agli istituti associativi locali con funzioni rappresentative o consultive dei gruppi linguistici regionali.
COMMA 3 Entrambi gli enti di area vasta adeguano la loro concreta gestione amministrativa alle specifiche esigenze dei territori montani, delle forme associative volontarie intercomunali, degli istituti associativi locali su base linguistica coordinandosi paritariamente coi rispettivi soggetti rappresentativi.
Articolo 9 (clausola finale di rinvio normativo all’ordinamento statale e regionale degli Enti Locali di livello intermedio)
COMMA 1 Per quanto non diversamente disposto espressamente dalla presente legge si applica il Testo Unico degli Enti Locali TUEL D. Lgs. 267-2000, con riferimento alle Amministrazioni Provinciali, in quanto compatibile e ove non derogato dalla legislazione regionale espressione di competenza legislativa esclusiva della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia nella materia dell’ordinamento degli Enti Locali e delle relative circoscrizioni.
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Si informano i sottoscrittori che i dati compresi nella presente iniziativa, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati secondo quanto previsto dall’articolo 9 comma 2 lettera g) del GDPR per le finalità connesse con il procedimento di esame e per finalità di archiviazione per pubblico interesse secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), dal Decreto Legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dalla Legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali.)
Fase raccolta firme
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Fase di esame da parte del Consiglio Regionale
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